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D.M. 15/09/2004 n. 5MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DECRETO 15 settembre 2004 Recepimento della direttiva 2002/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 dicembre 2002, che modifica la direttiva 97/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente i provvedimenti da adottare contro l'emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante prodotti dai motori a combustione interna destinati all'installazione su macchine mobili non stradali. IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI di concerto con IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI e IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO - Visto l'art. 229 del nuovo codice della strada approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 1992 che delega i Ministri della Repubblica a recepire, secondo le competenze loro attribuite, le direttive comunitarie concernenti le materie disciplinate dallo stesso codice; -Visti i commi 5 e 7 dell'art. 106 ed il comma 1 dell'art. 114 del nuovo codice della strada che stabiliscono la competenza del Ministro dei trasporti, ora del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, a decretare di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, ora con il Ministro delle politiche agricole e forestali, e con il Ministro dell'ambiente, ora con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, in materia di norme costruttive e funzionali, nonchè in materia di emissioni inquinanti, delle macchine agricole e delle macchine operatrici ispirandosi al diritto comunitario; -Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del 20 dicembre 1999, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 32 del 9 febbraio 2000, di attuazione della direttiva 97/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente i provvedimenti da adottare contro l'emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante prodotti dai motori a combustione interna destinati all'installazione su macchine mobili non stradali; -Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del 1° giugno 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 147 del 27 giugno 2001, di recepimento della rettifica alla direttiva 97/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio; -Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 giugno 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 154 del 3 luglio 2002, di recepimento della direttiva 2001/63/CE della Commissione che adegua al pregresso tecnico la direttiva 97/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio; -Vista la direttiva 2002/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 dicembre 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 35 dell'11 febbraio 2003, che modifica la direttiva 97/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente i provvedimenti da adottare contro l'emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante prodotti dai motori a combustione interna destinati all'installazione su macchine mobili non stradali; -Sentito il Ministro della salute; Adotta il seguente decreto: Recepimento della direttiva 2002/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 dicembre 2002 che modifica la direttiva 97/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente i provvedimenti da adottare contro l'emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante prodotti dai motori a combustione interna destinati all'installazione su macchine mobili non stradali. Art. 1. 1. Il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 20 dicembre 1999, come modificato da ultimo dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 giugno 2002, è modificato come segue: a) all'art. 2: 1) l'ottavo trattino è sostituito dal seguente: « - immissione sul mercato, l'azione di rendere un motore disponibile per la prima volta sul mercato, a titolo oneroso o gratuito allo scopo di distribuirlo e/o usarlo nella Comunita »; 2) sono aggiunti i seguenti trattini: « -motore di sostituzione, un motore di nuova costruzione destinato a sostituire il motore di una macchina, che viene fornito unicamente a tale scopo; - motore portatile, un motore che soddisfa almeno una delle seguenti condizioni: a. deve essere installato su un'apparecchiatura condotta da un operatore per tutta la durata della o delle funzioni cui è adibita; b. deve essere installato su un'apparecchiatura che, per svolgere la o le funzioni cui è adibita, deve operare in diverse posizioni, ad esempio capovolta o di lato; c. deve essere installato su un'apparecchiatura nella quale la somma del peso a secco, motore più apparecchiatura, non supera i 20 kg ed alla quale si applica almeno una delle seguenti caratteristiche: 1. l'operatore deve sostenere o trasportare l'apparecchiatura per tutta la durata della o delle funzioni previste; 2. l'operatore deve sostenere o dirigere l'apparecchiatura per tutta la durata della o delle funzioni previste; 3. il motore deve essere utilizzato in un generatore o in una pompa; - motore non portatile, un motore che non rientra nella definizione di motore portatile; - motore portatile ad uso professionale operante in diverse posizioni, un motore portatile che soddisfa le condizioni di cui ai punti 1) e 2) della definizione di motore portatile; e per il quale il costruttore di motori ha comprovato all'autorità competente che al motore è applicabile un periodo di durabilità delle emissioni di categoria 3 conformemente al punto 2.1 dell'appendice 4 dell'allegato IV al presente decreto; - periodo di durabilità delle emissioni, il numero delle ore indicato nell'appendice 4 dell'allegato IV al presente decreto, per determinare i fattori di deterioramento; - famiglia di motori ad accensione comandata in piccole serie, una famiglia di motori ad accensione comandata con una produzione totale annua inferiore a 5.000 unità; -costruttore di motori ad accensione comandata in piccole serie, un costruttore la cui produzione totale annua di motori è inferiore a 25.000 unità.» b) all'art. 4: 1) il comma 2. è modificato come segue: 1.1) nel primo periodo, l'espressione «allegato VI» è sostituita con l'espressione «allegato VII»; 1.2) nel secondo periodo, l'espressione «allegato VII» è sostituita con l'espressione «allegato VIII»; 2) il comma 4. è modificato come segue: 2.1) nella lettera a), l'espressione «allegato VIII» è sostituita con l'espressione «allegato IX»; 2.2) nella lettera b), l'espressione «allegato IX» è sostituita con l'espressione «allegato X»; 3) il comma 5. è modificato come segue: 3.1) l'espressione «allegato X» è sostituita con l'espressione «allegato XI» c) all'art. 7, il comma1. è sostituito dal seguente: «1. Le omologazioni e, se del caso, i relativi marchi di omologazione elencati nell'allegato XII al presente decreto sono considerate conformi al decreto stesso.» d) l'art. 9 è modificato come segue: 1) nel comma 1. l'espressione «per un tipo di motore o una famiglia di motori» è sostituita con l'espressione «per un tipo di motore o una famiglia di motori ad accensione per compressione» e l'espressione «allegato VI» è sostituita dall'espressione «allegato VII»; 2) nel comma 2. l'espressione «allegato VI» è sostituita dall'espressione «allegato VII» e l'espressione «punto 4.2.1 dell'allegato I» è sostituita dall'espressione «punto 4.1.2.1 dell'allegato I»; 3) nel comma 3. l'espressione «allegato VI» è sostituita dall'espressione «allegato VII» e l'espressione «punto 4.2.3 dell'allegato I» è sostituita dall'espressione «4.1.2.3 dell'allegato I»; 4) nel primo periodo del comma 4. l'espressione «immissione sul mercato di motori nuovi» è sostituita dall'espressione «immissione sul mercato di motori» e) dopo l'art. 9, è inserito il seguente articolo: «Art. 9-bis - 1.Ai fini del seguente decreto, i motori ad accensione comandata vegono suddivisi nelle seguenti classi: a. classe principale S: piccoli motori con potenza netta < o = 19 kW; b. la classe principale S si suddivide a sua volta in due categorie: 1) H: motori per macchine portatili; 2) N: motori per macchine non portatili. classe/categoria Motori portatili Classe SH:1 Classe SH:2 Classe SH:3 Motori non portatili Classe SN:1 Classe SN:2 Classe SN:3 Classe SN:4 cilindrata (cm3) < 20 > o = 20 < 50 > o = 50 < 66 > o = 66 < 100 > o = 100 < 225 > o = 225 2. A decorrere dall'11 agosto 2004, non può essere negata l'omologazione per un tipo di motore o una famiglia di motori ad accensione comandata, o il rilascio del documento di cui all'allegato VII del presente decreto ne possono essere imposti, per l'omologazione, ulteriori requisiti in materia di emissioni che inquinano l'atmosfera, per le macchine mobili non stradali su cui sia montato un motore, se il motore soddisfa i requisiti stabiliti dal presente decreto in materia di emissioni di inquinanti gassosi. 3. Fase I di omologazione. Sarà negato il rilascio dell'omologazione per un tipo di motore o una famiglia di motori ed il rilascio dei documenti di cui all'allegato VII del presente decreto e ogni altra omologazione per le macchine mobili non stradali su cui sia montato un motore dopo l'11 agosto 2004, se il motore non soddisfa i requisiti stabili nel presente decreto e se le emissioni di inquinanti gassosi prodotte dal motore in questione non sono conformi ai valori limite definiti nella tabella di cui al punto 4.2.2.1 dell'allegato I del presente decreto. 4. Fase II di omologazione. Sarà negato il rilascio dell'omologazione per un tipo di motore o una famiglia di motori ed il rilascio dei documenti di cui all'allegato VII del presente decreto e di ogni altra omologazione per le macchine mobili non stradali su cui sia montato un motore: successivamente al 1° agosto 2004 per le classi di motori SN:1 ed SN:2; successivamente al 1° agosto 2006 per la classe di motori SN:4; successivamente al 1° agosto 2007 per le classi di motori SH:1, SH:2 ed SN:3; successivamente al 1° agosto 2008 per la classe di motori SH:3, se il motore non soddisfa i requisiti stabiliti dal presente decreto e se le emissioni di inquinanti gassosi prodotte dal motore in questione non sono conformi ai valori limite definiti nella tabella di cui al punto 4.2.2.2 dell'allegato I del presente decreto. 5. Dopo sei mesi a decorrere dalle date applicabili alle rispettive categorie di motori di cui ai commi 3. e 4. del presente decreto, ad eccezione delle macchine e dei motori destinati all'esportazione in Paesi terzi, sarà consentita l'immissione sul mercato di motori, già montati o meno su macchine, soltanto se essi soddisfano i requisiti del presente decreto. 6. Per i tipi di motori o le famiglie di motori che soddisfano i valori limite indicati nella tabella di cui al punto 4.2.2.2 dell'allegato I del presente decreto prima delle date stabilite nel comma 4., è consentita un'etichettatura ed una marcatura speciali per indicare che l'attrezzatura in questione soddisfa i valori limite prima delle date stabilite. 7. Le seguenti macchine sono esentate dal rispetto delle date di attuazione per i valori limite di emissione della fase II per un periodo di tre anni dall'entrata in vigore di tali valori limite di emissione. Per questi tre anni continuano ad essere applicabili i valori limite di emissione della fase I: -motosega portatile: un apparecchio portatile destinato al taglio del legno con sega a catena, da tenersi con due mani ed avente una cilindrata superiore ai 45 cm3, in conformità della norma EN ISO 116811; - apparecchio con impugnatura superiore, ossia trapani portatili e motoseghe a catena per gli alberi: un apparecchio portatile con un manico sull'estremità superiore, destinato a praticare fori o a tagliare legno con una sega a catena, in conformità della norma ISO 11681-2; -decespugliatore portatile con motore a combustione interna: un apparecchio portatile dotato di una lama rotante in metallo o plastica destinato a tagliare erbe infestanti, cespugli, arbusti e vegetazione simile. Deve essere progettato in conformità della norma EN ISO 11806 in modo da operare in varie posizioni, come orizzontalmente o dall'alto verso il basso, e deve avere una cilindrata superiore a 40 cm3; |
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